Il codice ATECO 46.17 identifica gli intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco: agenti, rappresentanti e procacciatori che mettono in contatto produttori e acquirenti senza acquisire la proprietà della merce. Pur non manipolando fisicamente gli alimenti in molti casi, questi operatori hanno precise responsabilità in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità.
Obblighi dell'operatore e HACCP
L'intermediario che a qualsiasi titolo gestisce, detiene anche temporaneamente o movimenta prodotti alimentari è considerato operatore del settore alimentare (OSA) e deve garantire la tracciabilità ai sensi dell'art. 18 del Regolamento CE 178/2002. Quando l'attività comporta detenzione, stoccaggio o gestione di campionature deperibili, è necessario un sistema di autocontrollo HACCP conforme al Regolamento CE 852/2004 e la relativa notifica sanitaria. L'operatore deve comunque assicurare che i prodotti intermediati provengano da fornitori registrati e conformi.
Rischi principali e punti critici di controllo (CCP)
I rischi sono legati soprattutto alla gestione documentale e alla movimentazione di eventuali campioni.
- Tracciabilità della filiera: controllo che ogni lotto intermediato sia riconducibile a fornitore e destinatario (principio una fase prima, una fase dopo).
- Gestione di campioni deperibili: mantenimento delle condizioni di conservazione e delle temperature dei prodotti detenuti.
- Verifica dei fornitori: controllo della regolarità e conformità delle aziende rappresentate.
- Conformità di etichettatura: verifica documentale delle informazioni obbligatorie sui prodotti trattati.
Documenti obbligatori
Sono fondamentali la documentazione di tracciabilità (DDT, fatture, schede dei lotti), le schede tecniche dei prodotti intermediati e l'elenco dei fornitori con relative attestazioni di conformità. Qualora vi sia detenzione fisica di alimenti, occorrono anche il Manuale HACCP, i registri delle temperature e gli attestati di formazione del personale.
Sanzioni e ispezioni
Gli organi di vigilanza possono richiedere all'intermediario la documentazione che dimostri la tracciabilità dei prodotti gestiti. L'impossibilità di ricostruire la filiera o la collaborazione con fornitori non conformi espongono a sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 190/2006 e dal D.Lgs 193/2007, con possibili ripercussioni anche sulla responsabilità nei richiami di prodotto.
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